Cosa s'intende per Fatturato?

Per fatturato s’intende il giro d’affari lordo registrato nell’esercizio precedente, derivante dalla sommatoria dei ricavi da organizzazione propria di pacchetti turistici e volume d’affari intermediato nella vendita di pacchetti turistici (il calcolo si riferisce alla somma tra il valore lordo del pacchetto acquistato dal tour operator e la provvigione dell’Agenzia viaggi). Da tale valorizzazione sono da escludere i fatturati derivanti da biglietteria e da vendita di servizi singoli.

Il fondo che un'agenzia va a stipulare copre i suoi clienti da un eventuale fallimento della stessa o copre anche l'eventuale fallimento del Tour Operator (in caso di intermediazione)?

La Copertura del Fondo è attiva verso il cliente finale dell’azienda (Agenzia o Tour Operator) socia del fondo in regola con il pagamento della quota annua.

Se a partire dai primi giorni di Luglio l'agenzia non è ancora coperta dal fondo, non può operare?

In questo caso, ufficialmente l’agenzia non può operare

L'agenzia deve rispondere della sua situazione finanziaria o anche di quella del Tour Operator? Oppure il Tour Operator stesso deve a sua volta stipulare un suo fondo?

Sia Il Tour Operator che l’Agenzia, per operare, devono avere una copertura propria, ed il fondo risponde solo della situazione del socio in regola con il pagamento della quota annua.

Se l'Agenzia, sotto forma di ditta individuale, dovesse fallire risulterebbe già responsabile in prima persona della sua solidità finanziaria nei confronti dei suoi clienti. Anche in questo caso è necessario stipulare un fondo?

La Normativa Europea e Nazionale afferma semplicemente che per poter operare, ogni azienda, a prescindere dalla tipologia societaria, deve avere sottoscritto una forma di copertura (assicurativa/bancaria/fondo) che garantisca il cliente finale dal rischio di fallimento o insolvenza.

Nel caso di fallimento del Tour Operator, la responsabilità su chi ricade?

Ogni azienda, per operare, deve avere una copertura propria e risponde solo della propria situazione. La responsabilità del fallimento del Tour Operator ricade quindi sul Tour Operator stesso.

D'ora in poi, prima di lavorare con un Tour Operator sarà neccessario richiedere per iscritto copia del fondo che ha stipulato, esattamente come le Agenzie forniscono loro le licenze?

Non è un obbligo, ma sarebbe una buona norma così da avere la certezza di lavorare solo con aziende in regola con le normative.

Se il fatturato di un'Agenzia è ottenuto sia da attività di intermediazione che di tour operating, perché si parla di percentuali uguali, visto che l'intermediazione è garantita dal fondo sottoscritta dal Tour Operator che ho "intermediato"?

Si parla di percentuali uguali poiché il fondo copre tutte le attività dell’Agenzia, sia quelle di “Organizzatore” che di “Vendita” di pacchetti turistici.

Il fondo garantisce egualmente i pacchetti creati con le Olta?

Il fondo garantisce il cliente finale in caso di fallimento o insolvenza del socio che ne ha fatto sottoscrizione. La filiera di acquisto è ininfluente.

Il volume d'affari deve essere calcolato sul venduto o sul partito?

Il volume d’affari è da intendersi come giro d’affari lordo registrato nell’esercizio precedente, derivante dalla sommatoria dei ricavi da organizzazione propria di pacchetti turistici e volume d’affari intermediato nella vendita di pacchetti turistici (il calcolo si riferisce alla somma tra il valore lordo del pacchetto acquistato dal tour operator e la provvigione dell’Agenzia viaggi). Da tale valorizzazione sono da escludere i fatturati derivanti da biglietteria e da vendita di servizi singoli.

Se una società è stata avviata il 01/01/2016 tramite acquisto ramo d'azienda, il bilancio al 31/12/2015 risulterebbe formato solo da costi e da nessun ricavo. Cosa deve essere presentato in questo caso?

Può essere presentato il bilancio a disposizione. In questo caso il valore della quota annua da versare al fondo sarà calcolato in funzione del ricavo relativo al primo scaglione.

Il fatturato da dichiarare, è inteso come lordo o netto?

Per fatturato s’intende il giro d’affari lordo registrato nell’esercizio precedente, derivante dalla sommatoria dei ricavi da organizzazione propria di pacchetti turistici e volume d’affari intermediato nella vendita di pacchetti turistici (il calcolo si riferisce alla somma tra il valore lordo del pacchetto acquistato dal tour operator e la provvigione dell’Agenzia viaggi). Da tale valorizzazione sono da escludere i fatturati derivanti da biglietteria e da vendita di servizi singoli.

Il fatturato da dichiarare è inteso come fatturato dell'agenzia o come volume d'affari ai fini d'I.V.A.?

Per fatturato s’intende il giro d’affari lordo registrato nell’esercizio precedente, derivante dalla sommatoria dei ricavi da organizzazione propria di pacchetti turistici e volume d’affari intermediato nella vendita di pacchetti turistici (il calcolo si riferisce alla somma tra il valore lordo del pacchetto acquistato dal tour operator e la provvigione dell’Agenzia viaggi). Da tale valorizzazione sono da escludere i fatturati derivanti da biglietteria e da vendita di servizi singoli.

Per quanto riguarda la proposta del Network, si parla di un fatturato preventivato per il periodo dal 01/07/2016 al 31/12/2016. Se a fine anno, o negli anni futuri, risultasse un fatturato maggiore del preventivato, verrà chiesto un conguaglio? E nel caso il fatturato dovesse essere inferiore?

No, non verranno chiesti conguagli. Il calcolo per i prossimi anni verrà effettuato sull’ammontare del fatturato dell’anno precedente.

Nel caso di vendita pura di biglietteria aerea sia low cost che linea, in caso di fallimento il fondo non risponde. Nel caso di una prenotazione composta da volo low cost e da un hotel con una Olta, per legge risulta essere un pacchetto turistico, se dovesse fallire la compagnia aerea o l'Olta, il fondo risponde?

In quanto pacchetto turistico, il fondo risponde in caso di fallimento dell’Agenzia. Se a fallire è la Compagnia Aerea o l’Olta, in quel caso il fondo non risponde.

La Normativa non prevede alcuna proroga, come anche non prevede alcuna sanzione. Se finora il fondo non sembra essere un obbligo necessario a poter esercitare, per quale motivo un'agenzia dovrebbe necessariamente stipulare il fondo?

La Normativa non prevede proroghe, ma l’adesione ad un fondo di copertura è resa di fatto obbligatoria affinchè l’agenzia possa continuare ad operare in termini di legge. La sanzione potrebbe essere la “chiusura” dell’attività!

Se una società dovesse variare nei prossimi mesi la propria ragione sociale, all'atto della variazione l'adesione al fondo rimane valida anche per la nuova ragione sociale o occorre versare nuovamente la quota?

L’adesione resta valida anche per la nuova ragione sociale. Tuttavia è necessario comunicare la variazione al Fondo affinché siano aggiornati i riferimenti del socio.

Il fondo garantisce copertura solo ai cittadini Italiani? Se il mio fatturato include una grossa quota di business extraeuropeo, devo comunque considerarla nella dichiarazione del fatturato?

La copertura del fondo è per il “Cliente”, a prescindere dalla sua cittadinanza. Il fatturato da dichiarare equivale al ricavo nel bilancio dell’anno precedente senza differenziazione tra fatturato UE ed Extra-UE.

Ci sono penali in caso di non sottoscrizione di alcun fondo?

Non esiste la facoltà di non sottoscrizione; trattandosi di una norma di legge, questo diventa
obbligatorio, parte integrante delle autorizzazioni come la licenza e l’assicurazione RC.

Definizione del decreto attuativo: quando e cosa potrebbe cambiare?

La normativa vigente è operativa, la variazione della norma è relativa alla chiusura del fondo nazionale al 30.06.16 con l’obbligo di copertura in capo ad ogni azienda dal 01.07.16 pena la NON possibilità di operare; invece la “nuova direttiva europea” dovrà essere recepita dallo Stato Italiano entro massimo 24 mesi dalla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale (11-2015) ed essere resa operativa (attuativa) massimo entro i successivi 6 mesi.

Non legge, no dolo, no pena… è vero?

In questo caso la legge c’è; la pena non è inizialmente sancita, in quanto trattasi di requisito essenziale; la pena risarcitoria non è applicabile e circoscritta in quanto, senza questo requisito non è possibile operare.

E’ vero che non ci sarà alcuna proroga, ma è anche vero che non ci sarà alcuna sanzione e sembra che questo fondo non sia una conditio sine qua non per esercitare; pertanto non vale la pena di approfondire ed incontrarci per parlare di questo fondo di garanzia?

Non è l’esistenza o meno di uno o più Fondi; la legge è in vigore dal 2011e va rispettata, l’unica cosa che è cambiata è la chiusura del Fondo Nazionale di Garanzia che rimanda al singolo operatore l’onere attraverso “Polizze assicurative, garanzie bancarie o Fondi gestiti da consorzi di Soci” (Come nel caso di Fondo Vacanze Felici Scarl).

Perché non basta la sola RC?

La risposta sta nella normativa che riguarda la protezione del cliente finale dall’esclusivo rischio di
“fallimento” o “insolvenza” dell’organizzatore e/o venditore del pacchetto turistico; l’RC, per sua
natura NON copre questi rischi

Se ho più filiali, aderisco/verso per ognuna di queste?

La quota di adesione è la quota necessaria per diventare Socio del Fondo ed è dovuta per ogni ragione sociale; l’essere Soci del Fondo è condizione indispensabile per poter usufruire del servizio di tutela; la tutela annua verso i propri Clienti si ottiene versando l’importo calcolato prendendo il dato delle entrate del giro d’affari della ragione sociale diviso per il numero di punti vendita, il valore emerso consente di identificare la classe d’appartenenza e l’importo della classe d’appartenenza va moltiplicato per il numero di punti vendita ( vedasi regolamento disponibile su www.fondovacanzefelici.it )

Quando vendo un TO, e questi hanno a loro volta un fondo, non c’è sovrapposizione?

La norma prevede che “ogni” azienda del settore debba essere coperta; se “vendo” un prodotto di un TO e risulto regolarmente iscritto al Fondo Vacanze Felici, quest’ultimo garantisce il mio cliente dal mio eventuale fallimento od insolvenza mentre il TO, a sua volta, avrà attivato la copertura d’obbligo su sé stesso.

Se cesso la mia attività recupero quanto versato?

Se cesso l’attività posso uscire dal Fondo Vacanze Felici come Socio e recupero la mia quota societaria, mentre il valore annuo della copertura NON può essere stralciato neanche in quota parte essendo, appunto, “annuale”.

Andando avanti con gli anni ci sarà la possibilità di versare meno, o non versare?

Dipenderà dalla capienza complessiva del fondo Vacanze Felici e delle pratiche di rimborso; in sostanza se il fondo viene continuamente alimentato e non succedono grandi default, potrebbe essere possibile la riduzione dei costi annuali, oppure l’utilizzo degli esuberi finanziari per l’erogazione di altri servizi a valore aggiunto ai Soci.

Il fondo di garanzia copre se fallisce una compagnia aerea?

Il Fondo Vacanze Felici è nato per la specifica normativa e copre il cliente finale che ha acquistato un “pacchetto di viaggio” dai rischi di “fallimento” o “insolvenza” dell’azienda coperta dal fondo, e non dei fornitori dei servizi singoli che a loro volta dovranno essere coperti da garanzie proprie.

Il fondo di garanzia copre se fallisce un operatore turistico?

Il Fondo Vacanze Felici è nato per la specifica normativa e copre il cliente finale che ha acquistato un “pacchetto di viaggio” dai rischi di “fallimento” o “insolvenza” dell’azienda coperta dal fondo quindi anche i TO che aderiscono allo stesso fondo; altri TO, che hanno lo stesso obbligo di legge, avranno coperture proprie.

Il fondo di garanzia copre sia operatori del NTW che non?

Il fondo Vacanze Felici è nato per la specifica normativa e copre il cliente finale che ha acquistato un “pacchetto di viaggio” dai rischi di “fallimento” o “insolvenza” dell’azienda coperta dal fondo quindi anche i TO che aderiscono allo stesso fondo; le ADV aderenti possono anche non essere parte di un network socio di FTO ma devono, a loro volta, essere Socie di FTO.

Se fallisce operatore e compagnia con cui si è prenotato il volo, il fondo copre?

Il fondo Vacanze Felici è nato per la specifica normativa e copre il cliente finale che ha acquistato un “pacchetto di viaggio” dai rischi di “fallimento” o “insolvenza” dell’azienda coperta dal fondo e non dei fornitori dei servizi singoli che a loro volta dovranno essere coperti da garanzie proprie.

Come poter diventare socio FTO?

Aderendo al fondo di garanzia si diventa automaticamente socio FTO, non occorre effettuare nessun’altra procedura – chi NON volesse diventare socio non può usufruire del Fondo Vacanze Felici – parte dei dati di adesione al fondo vengono assimilati da FTO per la registrazione nell’area Soci.

Ad esempio qual è la somma che il fondo copre per ciascun aderente?

Il fondo copre, dopo istruttoria, le richieste da parte dei Clienti finali che richiedono rimborsi per tutti gli aderenti.

Cosa accade se il fondo viene utilizzato da uno o più aderenti e non c’è capienza sufficiente per adempiere alla norma?

Come da Statuto il fondo garantisce fino ad esaurimento fondi ed in ordine di protocollo di richiesta.

Come avviene il reintegro e su chi grava?

Il reintegro è costante tramite le quote di copertura annua da parte degli aderenti.

Quali sono le condizioni di recesso dal fondo?

A parte il recesso per “fallimento” o “espulsione” avverrà con una comunicazione scritta che avrà valore alla fine di ogni anno solare di bilancio (salvo decisioni del CdA che possono deliberare obblighi pluriennali di adesione).